Si trasmette la circolaredel Ministero della Transizione Ecologica (MITE) che fornisce dei chiarimenti su alcune problematiche riscontrate a seguito dell’emanazione del Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e connesse all’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art.219, comma 5, del Decreto Legislativo 3aprile 2006, n.152. In particolare vengono evidenziati i seguenti aspetti: -Soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggiSi stabilisce una ripartizione di responsabilità fra i produttori nella fase di apposizione della codifica alfanumerica del materiale dell’imballaggio (la c.d. marcatura) e gli utilizzatori nella fase di etichettatura ambientale degli imballaggi (nel canale B2C);-Imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasportoÈ prevista un’esenzione dalla “marcatura” laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce o su altri supporti esterni, anchedigitali;-Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzioneSi stabilisce l’esenzione dall’etichettatura ambientale laddove tali informazioni siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco) o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite; -Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazioneSi stabilisce l’esenzione dall’etichettatura ambientale laddove si garantisca il ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili queste strade, tramite siti internet) che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese;-Imballaggi destinati all’esportazioneSi escludono dall’obbligo di etichettatura ambientale gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino;-Ricorso al digitaleÈ consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. App, QR code, siti internet), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
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